Art. 2

In vigore dal 13 giu 1946
Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto; nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 10 del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - BARBARESCHI - CORBINO Visto, il Guardasigilli TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 143. - FRASCA
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urn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-20;374#art-2

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Art. 2 Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. — Testo vigente | Portale Normativo