Art. 1
In vigore dal 13 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera a) degli dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1946-05-20;374#art-1