Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civile›Capo I
Art. 4
In vigore dal 8 gen 1943
Gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile, nella loro qualità di funzionari delegati dell'Amministrazione, dispongono i pagamenti nei limiti e per l'oggetto degli ordini di accreditamento emessi a loro favore sui fondi di bilancio e dei depositi di pertinenza di enti e di privati.
Gli ordinativi di pagamento sono firmati dall'ingegnere capo e controfirmati dal capo del reparto contabile o da chi li sostituisce.
Le firme dell'ingegnere capo e del capo del reparto contabile o delle persone che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, debbono essere comunicate alla Sezione di Regia tesoreria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-09-05;1467#art-rpi-4