Art. 4
Regolamento per i servizi contabili degli uffici del Genio civileCapo I

Art. 4

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In vigore dal 8 gen 1943
Gli ingegneri capi degli uffici del Genio civile, nella loro qualità di funzionari delegati dell'Amministrazione, dispongono i pagamenti nei limiti e per l'oggetto degli ordini di accreditamento emessi a loro favore sui fondi di bilancio e dei depositi di pertinenza di enti e di privati. Gli ordinativi di pagamento sono firmati dall'ingegnere capo e controfirmati dal capo del reparto contabile o da chi li sostituisce. Le firme dell'ingegnere capo e del capo del reparto contabile o delle persone che li sostituiscono in caso di assenza o di impedimento, debbono essere comunicate alla Sezione di Regia tesoreria.
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