Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 104
In vigore dal 1 gen 2004
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-104