Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 104

In vigore dal 1 gen 2004
Il tribunale, prima di procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di gestione della società.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-104

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