Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorieSez. V

Art. 103

In vigore dal 1 gen 2004
I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-103

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