Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie›Sez. V
Art. 103
In vigore dal 1 gen 2004
I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318#art-dpl-103