Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo V
Art. 179
Mancata approvazione del concordato.
In vigore dal 12 ago 2012
Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell', il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell', secondo comma.
Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all' per modificare il voto.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-179