Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Capo IV
Art. 176
Ammissione provvisoria dei crediti contestati.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.
I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-176