Art. 1
In vigore dal 8 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che delega al Governo la facoltà di pubblicare un nuovo Codice di procedura civile;
Visto il R. decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, che approva il testo del codice di procedura civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e la grazia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 440, foglio 77. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-rd-1