Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 gen 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che delega al Governo la facoltà di pubblicare un nuovo Codice di procedura civile; Visto il R. decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, che approva il testo del codice di procedura civile; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e la grazia; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Sono approvate le Disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro di grazia e giustizia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 dicembre 1941-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla corte dei conti, addì 23 dicembre 1941-XX Atti del Governo, registro 440, foglio 77. - Mancini
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-rd-1