ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo IIIArt. 31 AbrogatoRegistri di cancelleria della corte d'appello.In vigore dal 2 gen 1992Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1991, N. 399Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-31