DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Capo III
Art. 28
Registri di cancelleria.
In vigore dal 2 gen 1992
1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari.
Note all'articolo
- La L. 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-28