Art. 186 bis
Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-186-bis
Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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La disposizione stabilisce una regola precisa per la trattazione dei giudizi di merito relativi alle opposizioni esecutive previste dall'articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile. Nello specifico, impone che tale giudizio debba essere assegnato e trattato da un magistrato differente rispetto a quello che si è già occupato degli atti contro cui è stata presentata l'opposizione. In questo modo, chi decide sul merito dell'opposizione non coincide con chi ha conosciuto in precedenza gli atti opposti.
La norma mira a garantire l'imparzialità e la terzietà del giudizio, assicurando che la causa di merito sull'opposizione sia decisa da una persona diversa da quella che ha già esaminato gli atti contestati.
Si applica ai magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e alle parti coinvolte nei giudizi di merito di opposizione in materia esecutiva.
Un debitore propone opposizione contro un atto della procedura esecutiva davanti a un magistrato. Quando la causa passa alla fase del giudizio di merito, la trattazione viene assegnata a un magistrato diverso da quello che aveva esaminato gli atti oggetto di opposizione.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.