DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 186 bis

Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.

In vigore dal 4 lug 2009
I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-186-bis

In sintesi

La disposizione stabilisce una regola precisa per la trattazione dei giudizi di merito relativi alle opposizioni esecutive previste dall'articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile. Nello specifico, impone che tale giudizio debba essere assegnato e trattato da un magistrato differente rispetto a quello che si è già occupato degli atti contro cui è stata presentata l'opposizione. In questo modo, chi decide sul merito dell'opposizione non coincide con chi ha conosciuto in precedenza gli atti opposti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'imparzialità e la terzietà del giudizio, assicurando che la causa di merito sull'opposizione sia decisa da una persona diversa da quella che ha già esaminato gli atti contestati.

A chi si applica

Si applica ai magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e alle parti coinvolte nei giudizi di merito di opposizione in materia esecutiva.

Esempio pratico

Un debitore propone opposizione contro un atto della procedura esecutiva davanti a un magistrato. Quando la causa passa alla fase del giudizio di merito, la trattazione viene assegnata a un magistrato diverso da quello che aveva esaminato gli atti oggetto di opposizione.

Domande frequenti

Lo stesso magistrato che ha conosciuto gli atti opposti può trattare il successivo giudizio di merito?No, il testo della norma impone espressamente che il giudizio di merito sia trattato da un magistrato diverso.
A quali giudizi di merito fa riferimento la norma?Fa riferimento ai giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice di procedura civile.
La norma disciplina la trattazione delle opposizioni in materia esecutiva?Sì, la rubrica dell'articolo specifica che la disposizione riguarda la trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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