Art. 186 bis · Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILECapo IV

Art. 186 bis

154 / 307

Trattazione delle opposizioni in materia esecutiva.

In vigore dal 4 lug 2009
I giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-186-bis