DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILETitolo IVCapo I

Art. 164 ter

Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo

In vigore dal 26 nov 2024
Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge. La cancellazione della trascrizione del pignoramento si esegue quando è ordinata giudizialmente ovvero quando il creditore pignorante dichiara, nelle forme richieste dalla legge, che il pignoramento è divenuto inefficace per mancata iscrizione a ruolo nel termine stabilito.

Note all'articolo

  • Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che la presente modifica si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
  • Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-164-ter

In sintesi

Se il creditore non iscrive a ruolo il processo esecutivo entro i termini stabiliti dalla legge, il pignoramento perde ogni efficacia. In tal caso, il creditore ha l'obbligo di notificare una dichiarazione di inefficacia al debitore e all'eventuale terzo entro cinque giorni dalla scadenza. Indipendentemente da tale notifica, ogni obbligo gravante sul debitore e sul terzo cessa non appena scadono i termini per l'iscrizione a ruolo. Infine, la cancellazione della trascrizione del pignoramento può essere eseguita tramite ordine del giudice oppure su dichiarazione formale del creditore pignorante.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina gli effetti e gli adempimenti successivi alla perdita di efficacia del pignoramento dovuta alla mancata iscrizione a ruolo nei termini. Lo scopo è liberare formalmente e tempestivamente il debitore e l'eventuale terzo dai vincoli esecutivi e consentire la cancellazione della relativa trascrizione.

A chi si applica

Si applica al creditore pignorante, al debitore esecutato e all'eventuale terzo coinvolto nella procedura esecutiva.

Esempio pratico

Un creditore avvia un pignoramento verso un debitore ma non provvede a iscrivere la causa a ruolo entro la scadenza di legge. Il pignoramento diventa inefficace e il creditore notifica l'avvenuta inefficacia al debitore entro cinque giorni. A questo punto, per eliminare il vincolo formale, la trascrizione del pignoramento viene cancellata sulla base della dichiarazione del creditore o di un ordine del giudice.

Adempimenti e conseguenze

Il creditore deve notificare al debitore e all'eventuale terzo una dichiarazione entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo; la mancata iscrizione a ruolo comporta la perdita di efficacia del pignoramento e la cessazione di ogni obbligo per debitore e terzo.

Cosa è cambiato

Il Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 4, comma 4, lettera d) ha modificato la rubrica e i commi 1 e 2 dell'articolo 164-ter.

Domande frequenti

Cosa succede se il creditore non iscrive a ruolo il processo esecutivo nei termini stabiliti?Il pignoramento diventa inefficace e cessano tutti gli obblighi a carico del debitore e dell'eventuale terzo.
Entro quanto tempo il creditore deve notificare l'inefficacia al debitore e al terzo?Il creditore deve dichiararlo mediante atto notificato al debitore e all'eventuale terzo entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'iscrizione a ruolo.
Come si esegue la cancellazione della trascrizione del pignoramento inefficace?La cancellazione si esegue quando è ordinata dal giudice oppure quando il creditore pignorante dichiara formalmente l'inefficacia per mancata iscrizione a ruolo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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