DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Titolo IV›Capo I
Art. 164 bis
Infruttuosità dell'espropriazione forzata.
In vigore dal 11 nov 2014
Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368#art-att-164-bis