Art. 2
In vigore dal 4 ott 1941
In caso di variazioni nella classifica dei Consigli, effettuata in base all' del citato R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, le tariffe corrispondenti alla nuova classe saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stabilita la variazione di classe.
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