Art. 1

In vigore dal 4 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visti gli articoli 52, lettere a) e b) e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e successive modificazioni; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (, n. 1); Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, col quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi; Considerata la necessità di stabilire tariffe uniformi dei diritti di cui al predetto art. 52, lettere a) e b), fra i Consigli della stessa classe, ed un unico regolamento per la riscossione di detti diritti; Sentito il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto - Allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di Consigli di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727; tariffe che saranno applicate a termini del regolamento, anch'esso annesso al presente decreto - Allegato B - e vistati entrambi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-11;971#art-1

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Art. 1 Approvazione delle tariffe dei diritti di segreteria del Consiglio provinciali delle corporazioni. — Testo vigente | Portale Normativo