Art. 1
In vigore dal 4 ott 1941
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visti gli articoli 52, lettere a) e b) e 53 del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa approvato con R. decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 (, n. 1);
Visto il R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727, col quale è stata stabilita la ripartizione dei Consigli provinciali delle corporazioni in quattro classi;
Considerata la necessità di stabilire tariffe uniformi dei diritti di cui al predetto art. 52, lettere a) e b), fra i Consigli della stessa classe, ed un unico regolamento per la riscossione di detti diritti;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono approvate e rese esecutive le tariffe annesse al presente decreto - Allegato A - dei diritti di cui all'art. 52, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, per le singole classi di Consigli di cui al R. decreto 10 giugno 1937-XV, n. 2727; tariffe che saranno applicate a termini del regolamento, anch'esso annesso al presente decreto - Allegato B - e vistati entrambi, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-07-11;971#art-1