Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo I

Art. 2

In vigore dal 5 nov 1941
. - Il personale delle dogane è assegnato ai diversi uffici con disposizioni ministeriali, osservate le norme del presente regolamento. Nell'assegnazione di impiegati che, avendo uno stesso grado, possono esercitare funzioni differenti, il Ministero, salvo delegazioni ai Capi di compartimento o ai Direttori superiori delle dogane, determina le funzioni stesse e le qualifiche corrispondenti. È altresì assegnato all'Ufficio centrale di riscontro delle scritture doganali e delle imposte di fabbricazione, all'Ufficio divieti, agli Uffici compartimentali di ispezione ed ai Laboratori Chimici delle dogane, il personale doganale occorrente per l'esecuzione dei relativi servizi amministrativi e contabili. Il personale doganale è pure assegnato all'Ufficio tecnico centrale delle dogane e può essere distaccato all'Istituto centrale di statistica per i servizi tecnici propri di tale ufficio ed istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-2

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