Regolamento di servizio del personale delle dogane›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 5 nov 1941
Regolamento di servizio del personale delle dogane
. - Il personale di ruolo delle dogane è ripartito, come stabiliscono le tabelle A, B, C e F dell'allegato V alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, nei seguenti gruppi e gradi:
Gruppo A - Ispettori generali e compartimentali;
Ispettori superiori e direttori superiori;
Direttori, Ispettori capi e ricevitori capi;
Ispettori e ricevitori.
Gruppo B - Revisori e gestori superiori; Procuratori capi;
Procuratori principali;
Primi procuratori;
Procuratori e vice-procuratori.
Gruppo C - Commissari capi;
Commissari;
Primi ufficiali;
Ufficiali;
Ufficiali aggiunti.
Personale Subalterno - Commessi.
Oltre al suddetto personale di ruolo prestano servizio nelle dogane i Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza e le Visitatrici.
I posti di Visitatrice sono conferiti a donne di condotta sotto ogni rapporto incensurata e preferibilmente a quelle appartenenti a famiglie di impiegati doganali o di militari della Regia Guardia di finanza in attività di servizio od a riposo, alle loro vedove o alle loro orfane maggiorenni.
Le Visitatrici sono nominate, su proposta dei Direttori superiori, con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti e devono essere confermate nel posto, di anno in anno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-1