Regolamento di servizio del personale delle doganeTitolo I

Art. 1

In vigore dal 5 nov 1941
Regolamento di servizio del personale delle dogane . - Il personale di ruolo delle dogane è ripartito, come stabiliscono le tabelle A, B, C e F dell'allegato V alla legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, nei seguenti gruppi e gradi: Gruppo A - Ispettori generali e compartimentali; Ispettori superiori e direttori superiori; Direttori, Ispettori capi e ricevitori capi; Ispettori e ricevitori. Gruppo B - Revisori e gestori superiori; Procuratori capi; Procuratori principali; Primi procuratori; Procuratori e vice-procuratori. Gruppo C - Commissari capi; Commissari; Primi ufficiali; Ufficiali; Ufficiali aggiunti. Personale Subalterno - Commessi. Oltre al suddetto personale di ruolo prestano servizio nelle dogane i Sottufficiali del contingente sedentario della R. Guardia di finanza e le Visitatrici. I posti di Visitatrice sono conferiti a donne di condotta sotto ogni rapporto incensurata e preferibilmente a quelle appartenenti a famiglie di impiegati doganali o di militari della Regia Guardia di finanza in attività di servizio od a riposo, alle loro vedove o alle loro orfane maggiorenni. Le Visitatrici sono nominate, su proposta dei Direttori superiori, con decreto degli Intendenti di finanza, da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti e devono essere confermate nel posto, di anno in anno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-05-22;1132#art-rds-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo