Art. 2

In vigore dal 21 mag 1941
Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, è elevato a giorni 90.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-07;358#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro. — Testo vigente | Portale Normativo