Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 mag 1941
Fino alla cessazione dello stato di guerra il termine entro il quale devono farsi pervenire al Ministero le domande e la quietanza, di cui al precedente articolo, è elevato a giorni 90.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-04-07;358#art-2