Codice civile Libro della ProprietàCapo III

Art. 120

Abrogato

Premio dovuto al ritrovatore

In vigore dal 9 mag 2025
Codice civile Libro della Proprietà- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;15#art-ccl-120

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Premio dovuto al ritrovatore (Art. 120 Approvazione del testo del libro del Codice civile "Della proprieta'") — Testo vigente | Portale Normativo