Ordinamento giudiziario›Capo I
Art. 37
Determinazione delle sezioni e successive modificazione
In vigore dal 18 lug 1998
Ordinamento giudiziario-
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 110a
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-37