In sintesi
L'articolo 34 dell'Ordinamento giudiziario riguardava le funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture. Il testo fornito indica esclusivamente che la disposizione è stata abrogata. Non sono presenti ulteriori commi o contenuti normativi attivi.
Perché esiste questa norma
La norma disciplinava originariamente le funzioni dei magistrati ordinari e onorari assegnati alle preture, prima di essere interamente abrogata.
A chi si applica
Ai magistrati ordinari e onorari storicamente addetti alle preture prima dell'abrogazione della norma.
Esempio pratico
Un magistrato addetto a una pretura le cui funzioni erano originariamente regolate da questo articolo non può più applicarlo, essendo stato abrogato.
Cosa è cambiato
Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (art. 6, comma 1) ha modificato l'articolo; successivamente la L. 18 febbraio 1992, n. 172 (art. 13, comma 3) ha introdotto il comma 2-bis; infine il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (art. 30, comma 1) ne ha disposto l'abrogazione definitiva.
Domande frequenti
L'articolo 34 dell'Ordinamento giudiziario è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato.
Quale provvedimento ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con l'art. 30, comma 1.
Qual era l'oggetto principale della disposizione prima dell'abrogazione?La disciplina delle funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.