Ordinamento giudiziarioCapo I

Art. 34

Funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture

In vigore dal 18 lug 1998
Ordinamento giudiziario- ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51 110a

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-34

In sintesi

L'articolo 34 dell'Ordinamento giudiziario riguardava le funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture. Il testo fornito indica esclusivamente che la disposizione è stata abrogata. Non sono presenti ulteriori commi o contenuti normativi attivi.

Perché esiste questa norma

La norma disciplinava originariamente le funzioni dei magistrati ordinari e onorari assegnati alle preture, prima di essere interamente abrogata.

A chi si applica

Ai magistrati ordinari e onorari storicamente addetti alle preture prima dell'abrogazione della norma.

Esempio pratico

Un magistrato addetto a una pretura le cui funzioni erano originariamente regolate da questo articolo non può più applicarlo, essendo stato abrogato.

Cosa è cambiato

Il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (art. 6, comma 1) ha modificato l'articolo; successivamente la L. 18 febbraio 1992, n. 172 (art. 13, comma 3) ha introdotto il comma 2-bis; infine il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (art. 30, comma 1) ne ha disposto l'abrogazione definitiva.

Domande frequenti

L'articolo 34 dell'Ordinamento giudiziario è attualmente in vigore?No, l'articolo risulta espressamente abrogato.
Quale provvedimento ha disposto l'abrogazione della norma?L'abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 con l'art. 30, comma 1.
Qual era l'oggetto principale della disposizione prima dell'abrogazione?La disciplina delle funzioni dei magistrati ordinari e onorari addetti alle preture.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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