Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 110 bis

Abrogato

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

In vigore dal 13 ott 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-01-30;12#art-og-110-bis

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Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari (Art. 110 bis Ordinamento giudiziario.) — Testo vigente | Portale Normativo