Art. 110 bis · Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari
Ordinamento giudiziarioCapo III

Art. 110 bis

Abrogato135 / 323

Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari

In vigore dal 13 ott 2011
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159

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