Art. 2

In vigore dal 14 feb 1941
I beni della «Vicinia di Pezzo» saranno amministrati in conformità dello statuto particolare e del regolamento interno della Vicinia medesima, da sottoporsi entrambi a revisione per coordinarne le norme alle disposizioni della legge comunale e provinciale e di quella per il riordinamento degli usi civici. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo delle Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX VITTORIO EMANUELE TASSINARI Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1941-XIX Atti del Governo, registro 429, foglio 133. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-12-23;1906#art-2

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Art. 2 Riconoscimento quale ente di diritto pubblico, ai termini dell'art. 25 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766, dell'Associazione agraria — Testo vigente | Portale Normativo