Art. 1

In vigore dal 14 feb 1941
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista l'istanza in data 18 maggio 1940-XVIII con la quale il presidente dell'Associazione agraria denominata «Vicinia di Pezzo» in Ponte di Legno, in esecuzione del mandato conferitogli dall'assemblea generale dei vicini, come da verbale assunto nell'adunanza straordinaria in data 5 maggio 1940-XVIII, chiede che l'Ente, il quale riveste la natura di associazione agraria esistente di fatto, venga riconosciuto quale persona giuridica pubblica ai sensi delle leggi vigenti; Considerato che la detta Vicinia, come risulta dal proprio statuto organico, approvato dall'assemblea generale dei vicini nella stessa adunanza del 5 maggio 1940-XVIII, ha lo scopo perpetuo di continuare a possedere, ammettendone al diretto godimento in natura tutti i cittadini abitanti della frazione di Pezzo, determinati terreni e beni di natura demaniale civica, e di provvedere con le rendite degli stessi ad opere e spese d'interesse generale dei frazionisti abitanti medesimi; Ritenuto che i terreni e beni anzidetti, intestati alla Vicinia, con numeri di mappa diversi, nel catasto terreni di Ponte di Legno alle partite 2721, 4927, 3441 e 3440 ed aventi la complessiva estensione di ettari 148.20.34, sono in fatto sottoposti all'esercizio degli usi civici delle famiglie della frazione di Pezzo di Ponte di Legno; Sentito il parere favorevole del commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Milano, espresso con sua nota del 28 novembre 1940-XIX, prot. n. 776; Visto l'art. 25 della legge 16 giugno 1927-V, n. 1766; Visto il decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 332; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Abbiamo decretato e decretiamo: . È riconosciuto quale ente di diritto pubblico l'Associazione agraria denominata «Vicinia di Pezzo» esistente di fatto nel territorio del comune di Ponte di Legno. Detta Associazione agraria conserverà il nome di «Vicinia di Pezzo».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-12-23;1906#art-1

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