Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieCapo IV

Art. 400

In vigore dal 27 ago 1940
Le scorte dei bollettari del lotto affidate ai magazzinieri economi od impiegati delegati alle Intendenze di finanza per l'uso di cui al precedente articolo saranno fornite dai magazzinieri contabili della rispettiva Intendenza sede di estrazione del lotto, ai quali servirà di provvisorio discarico la ricevuta che i magazzinieri economi delle Intendenze o gl'impiegati delegati dovranno rilasciare per la scorta avuta in consegna nella quantità stabilita per ogni magazzino provinciale. Tale ricevuta porterà il visto del dirigente la ragioneria e dell'intendente di finanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-400

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo