Art. 1

In vigore dal 27 ago 1940
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto-legge 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933, Convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 giugno 1939-XVII, n. 973; Visto l', n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità di emanare le norme regolamentari per l'attuazione della suddetta legge; Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni per quanto riguarda il titolo V concernente i concorsi e le operazioni a premio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento sui Servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel - Ricci Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1940-XVIII Atti del Governo, registro 424, foglio 8. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rd-1

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