Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XII
Art. 366
In vigore dal 27 ago 1940
Il magazziniere provvede per la consegna ai titolari delle ricevitorie del capoluogo e per la spedizione agli altri, di una quantità di bollettari per l'importo esatto degli accreditamenti dati rispettivamente a ciascun ricevitore dall'intendente, sulle richieste settimanali ordinarie e straordinarie, sempre accompagnate dal corrispondente vaglia di servizio che, in concorso con la ragioneria, farà commutare in quietanza di tesoreria.
Le spedizioni dei bollettari sono fatte in assicurazione mediante appositi sacchetti di tela, senza cucitura, provvisti dal Ministero.
A cura del magazziniere i bollettari saranno contrassegnati col numero delle ricevitorie alle quali sono destinati.
Storico versioni
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