Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie›Titolo XII
Art. 365
In vigore dal 27 ago 1940
Giornalmente sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di bollettari dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume occorrente per le spedizioni della giornata.
I detti bollettari sono dati in consegna al magazziniere, redigendone apposito processo verbale, dal quale dovranno risultare le rimanenze nel magazzino di deposito. Analogo verbale sarà redatto nel caso d'immissione di nuove scorte di bollettari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-25;1077#art-rss-365