Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XII

Art. 365

In vigore dal 27 ago 1940
Giornalmente sarà estratta dal locale di deposito, con l'intervento dei funzionari che custodiscono le chiavi, una quantità di bollettari dei diversi tipi, corrispondente a quella che si presume occorrente per le spedizioni della giornata. I detti bollettari sono dati in consegna al magazziniere, redigendone apposito processo verbale, dal quale dovranno risultare le rimanenze nel magazzino di deposito. Analogo verbale sarà redatto nel caso d'immissione di nuove scorte di bollettari.
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