Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo XI

Art. 347

In vigore dal 27 ago 1940
Il conto di dare e avere di cui all' viene spedito alla fine di ogni bimestre ai ricevitori, con le indicazioni della complessiva differenza a debito od a credito e della data in cui il ricevitore dovrà addebitarsi o accreditarsi tale differenza sulla nota settimanale di richiesta dei bollettari. Al detto conto viene unito il prospetto dimostrativo delle singole differenze a debito ed a credito emerse nel bimestre cui in conto si riferisce. A fine di esercizio o di gestione, il conto di dare e avere viene spedito in doppio esemplare, di cui uno restituito all'Intendenza con la firma del ricevitore o gestore temporaneo, del gerente o degli eredi per accettazione o con le eventuali osservazioni.
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