Regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorieTitolo X

Art. 342

In vigore dal 27 ago 1940
Il delegato al servizio di verifica e riscontro cura settimanalmente la trascrizione del riassunto delle riscossioni e delle vincite sull'apposito registro, per ricevitoria, e per provincia, tenendo distinti i dati riepilogativi delle ricevitorie delle città sedi di estrazione da quelli dell'intera provincia. Il detto registro dovrà essere addizionato mese per mese col riporto dei precedenti. Il delegato ai riscontri deve anche tenere il registro delle operazioni che settimanalmente si compiono nell'archivio di custodia delle matrici.
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