Art. 3

In vigore dal 29 ott 1940
Con successivo decreto Reale promosso dal Ministero dell'educazione nazionale di concerto con quelli delle finanze e dell'interno e con le forme di cui all', n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno determinati l'ordinamento dell'Istituto, il numero dei corsi, le loro finalità specifiche e la loro durata, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, le tasse scolastiche, i diplomi che saranno rilasciati, i posti di ruolo del personale e le eventuali norme speciali di assunzione e retribuzione. Con lo stesso provvedimento saranno anche determinati i contributi e gli oneri dello Stato e degli Enti locali nei confronti dell'Istituto. Qualsiasi onere del Comune o di altro Ente locale a favore della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale di cui al precedente , risultante da disposizione di legge o volontariamente assunto entro i limiti fissati dalla legge, resta consolidato ed è devoluto al nuovo Istituto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - BOTTAI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1940-XVIII Atti del Governo, registro 426, foglio 21. - MANCINI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-01;1378#art-3

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