Art. 1
In vigore dal 29 ott 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;
Vista la legge 22 aprile 1932-X, n. 490;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932;
Visto i1 R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 2038;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze e quello per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
A decorrere dal 16 ottobre 1939-XVII è istituito in Firenze un Regio istituto d'istruzione professionale per i ciechi.
Dalla stessa data passa a far parte dell'Istituto stesso la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale con annessa Regia scuola secondaria di avviamento professionale derivata dalla trasformazione del Regio laboratorio scuola annesso all'Istituto nazionale dei ciechi di Firenze ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932.
L'Istituto ha lo scopo di impartire l'istruzione professionale ai ciechi educandoli o rieducandoli al lavoro, e contribuire, mediante speciali corsi, alla preparazione del personale insegnante e degli istruttori pratici delle scuole d'istruzione professionale per i ciechi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-07-01;1378#art-1