Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 244

In vigore dal 11 lug 1940
Devono munirsi della licenza prescritta dall' della legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli ombrellai, gli ottici, chincaglieri e simili. Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi sia limitato al pennino.
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