Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 243
In vigore dal 6 mag 1998
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall' della legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori di oggetti preziosi,..., tanto se lavorino o negozino abitualmente, quando occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-243