Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773Titolo III

Art. 203

In vigore dal 1 ago 1940
La licenza di cui all' della legge è richiesta per tutti i Comuni nei quali il manoscritto o stampato deve essere affisso o distribuito, ancorchè il richiedente sia già munito del certificato di iscrizione quale distributore o venditore di stampe. Per gli avvisi di carattere commerciale da affiggersi o da distribuirsi in più Comuni è sufficiente la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo ove gli avvisi sono stampati. In tal caso, l'avviso deve recare a stampa, in ogni esemplare, gli estremi dell'autorizzazione della autorità locale di pubblica sicurezza e deve essere comunicato all'autorità di P. S. dei comuni dove si vuole distribuire o affiggere, almeno ventiquattr'ore prima dell'affissione o della distribuzione. È in facoltà dei Questori, cui deve essere data immediata notizia dall'autorità di P. S. predetta, di vietarne l'affissione o la distribuzione, per motivi di ordine o di sicurezza pubblica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635#art-rpl-203

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