Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773›Titolo III
Art. 201
In vigore dal 11 lug 1940
Per l'esecuzione dell' della legge, ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico o aperto al pubblico, deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di P. S., che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma.
Uno degli esemplari è consegnato al concessionario, che appone la firma sull'altro da conservarsi in ufficio.
Storico versioni
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