Art. 2
In vigore dal 6 set 1940
È vietata a bordo del natante armato per la pesca la detenzione di reti o attrezzi di cui sia, in modo assoluto, proibito l'uso con l'impiego del natante stesso.
Le infrazioni alla presente disposizione sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Host Venturi
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, foglio 41. - Mancini
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-04;1155#art-2