Art. 2

In vigore dal 6 set 1940
È vietata a bordo del natante armato per la pesca la detenzione di reti o attrezzi di cui sia, in modo assoluto, proibito l'uso con l'impiego del natante stesso. Le infrazioni alla presente disposizione sono punite con l'ammenda da L. 200 a L. 1000. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Grandi - Host Venturi Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1940-XVIII Atti del Governo, registro 424, foglio 41. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-04;1155#art-2

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Art. 2 Sanzioni penali in materia di pesca. — Testo vigente | Portale Normativo