Art. 1
In vigore dal 6 set 1940
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, sulla pesca con le fonti luminose;
Visti gli del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;
Visto l'art. 4 del R. decreto 10 settembre 1936-XIV, n. 1938, concernente l'ordinamento della Commissione consultiva e del Comitato permanente della pesca;
Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, riguardante l'istituzione del Commissariato generale per la pesca;
Visto l' della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Comitato permanente della Commissione consultiva per la pesca;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Chiunque contravviene alle disposizioni emesse per il disciplinamento della pesca con le fonti luminose ai sensi del R. decreto 6 agosto 1911, n. 993, è punito con l'ammenda da L. 200 a L.
1000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-04-04;1155#art-1