Titolo XIII

Art. 205

Abrogato
In vigore dal 30 mar 2001
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396 Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - SOLMI Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1939-XVII Atti del Governo, registro 412, foglio 93. - Mancini

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ha disposto (con l'art. 109, comma 2) che "Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10, nonche' la disposizione di cui all'articolo 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sara' stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238#art-205

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo