Art. 134 bis

Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

In vigore dal 11 feb 2017
1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui. 2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale; b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti; c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega; d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati. 3. Nella stessa parte seconda si trascrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero; b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti; d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile; e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile; f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-07-09;1238#art-134-bis

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