Art. 2

In vigore dal 4 ott 1939
È approvato lo statuto dell'« Ente Produttori Selvaggina » secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in sostituzione di quello approvato col Nostro decreto 10 aprile 1936, n. 858. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Lantini Visto, il Guardasigilli: Grandi Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1939-XVII Atti del Governo, registro 413, foglio 59. - Mancini
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-16;1333#art-2

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