Art. 1
In vigore dal 4 ott 1939
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il Nostro decreto 10 aprile 1936, n. 858, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico all'Ente Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina (U.R.B.), ed è stato approvato il relativo statuto;
Vista la domanda in data 10 dicembre 1938 con la quale la Confederazione fascista degli agricoltori ha chiesto la modifica della denominazione dell'Ente « Utenti di riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » in quella di « Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) » e l'approvazione di un nuovo statuto;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvata la modifica della denominazione dell'Ente « Utenti riserve di caccia, bandite e parchi di allevamento di selvaggina » in quella di « Ente Produttori Selvaggina (E.P.S.) ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-16;1333#art-1