Art. 2
In vigore dal 29 set 1939
Le disposizioni contenute nell'art. 6, del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giurridico con l' del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Grandi
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1939-XVII
Atti del Governo, registro 413, foglio 34. - Mancini
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-06;1305#art-2