Art. 1

In vigore dal 29 set 1939
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Vista la domanda in data 30 settembre 1938, con la quale è stato chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'approvazione del relativo statuto; Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206; Sentito il Comitato corporativo centrale; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: . È concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale fascista di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della precitata legge, e aderente alla Confederazione fascista dei commercianti e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-06-06;1305#art-1

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