OrdinamentoTitolo II

Art. 23

Abrogato

Condizioni per agire in giudizio o presso uffici amministrativi.

In vigore dal 16 dic 2010
Ordinamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-28;1635#art-o-23

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Condizioni per agire in giudizio o presso uffici amministrativi. (Art. 23 Ordinamento delle imposte in surrogazione del bollo e del registro per la Libia e' per l'Africa Orientale Italiana.) — Testo vigente | Portale Normativo